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Regolamento  accesso aree attrezzate cani 

Art. 1 Norme Generali
Il cliente che intende accedere alle aree attrezzate dove è consentito la permanenza con cani di piccola e medio-piccola taglia, deve attenersi alle disposizioni del presente regolamento, oltre ad osservare le disposizioni previste delle ordinanze del Comune di Castel Volturno e della Capitaneria di Porto di Pozzuoli in tema di stabilimenti balneari, esposte all’ingresso dello stabilimento. L’inosservanza di tali disposizioni norme comporterà per il trasgressore l’allontanamento dallo stabilimento; 
I servizi di cui alle aree attrezzate “Friendly Dog”, sono riservate esclusivamente ai clienti preventivamente registrati secondo le modalità di cui all’art. 5 del Regolamento interno del Lido delle Sirene;
La fruizione dei servizi offerti può avvenire esclusivamente durante l’orario di apertura dello stabilimento balneare dalle ore 08.30 alle ore 18.30 ed è condizionata al pagamento anticipato delle somme corrispondenti alle prestazioni richieste, secondo le tariffe  previste dal listino prezzi esposto all’ingresso; 
Il servizio di salvataggio in mare è assicurato dalle ore 9:00 alle ore 18:30;

Art. 2 Definizione di Area Attrezzata per Cani in Spiaggia
Per area attrezzata per cani in spiaggia si intende una apposita zona delimitata e riservata per l’accoglienza di cani;
L’area attrezzata è distinta dalle altre zone dello stabilimento balneare, opportunamente segnalata ai confini in modo chiaro ed inequivocabile con cartelli recanti la scritta in Italiano, Inglese, Francese e Tedesco “Area attrezzata per cani”;

Art. 3 Requisiti Strutturali delle Aree Attrezzate
Al fine di salvaguardare l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare tali aree sono mantenute una distanza minima di 10 m. dalle altre concessioni demaniali confinanti quando presenti;
Le aree destinate ad ospitare i Cani sono interamente recintate, con elementi lignei di altezza variabile dagli 0.80 ad 1 Metro, l’accesso è consentito attraverso un cancelletto d’ingresso posizionato sul lato lungo dell’area;

Art. 4 Requisiti Igienico Sanitari
Qualunque deiezione dei cani stessi deve immediatamente essere rimossa, e riposta negli appositi contenitori all’uopo installati, a cura del proprietario, o del detentore del cane, che deve essere munito di paletta/raccoglitore, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell’animale; 
Raccogliere gli escrementi del proprio cane è obbligatorio: se il personale si accorge di una inadempienza è tenuto a far uscire dalla spiaggia il trasgressore;
Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci o equivalente (come gocce di Frontline o Advantics);

Lo stabilimento balneare fornirà al proprietario o detentore del cane adeguata assistenza per la raccolta e lo smaltimento della deiezione animale;

Art. 5 Requisiti del Cane per Accedere alle Aree Attrezzate
Ogni cane potrà accedervi se identificato con microchip o se tatuato; 
Il proprietario pertanto deve portare sempre con se il libretto delle vaccinazioni;
Il cane deve essere iscritto all’anagrafe canina;
E’vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l’accesso alle aree di accoglienza a cani di sesso femminile in evidente fase estrale;
E’ vietata la permanenza nelle zone attrezzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia;

Art. 6 Requisiti di Sicurezza
L’accesso alla zona destinata all’accoglienza è consentito ai cani condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non estendibile;
All’interno dell’area attrezzata, i cani devono essere custoditi, dai proprietari o detentori, esclusivamente al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate, con il guinzaglio in modo da averne sempre il controllo. Il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo del cane , portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
Il proprietario o il detentore, durante l’accesso e all’interno dell’area riservata, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica;
Il proprietario o il detentore, durante l’accesso e all’interno delle aree riservate, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso;
Art. 7 Divieti
I cani sono soggetti al divieto assoluto di balneazione;
E’ vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree attrezzate, autorizzate secondo i criteri stabiliti dal presente atto;
E’ vietato l’accesso dei cani ad eventuali piscine o alle docce dello stabilimento balneare; 
E’ consentito l’accesso dei cani a docce loro dedicate, conformi alle norme stabilite sulla raccolta delle acque reflue in spiaggia e opportunamente segnalate. E’, comunque, vietato l’uso di shampoo o similari;

Art. 8 Requisiti Generali
I detentori dei cani devono essere maggiorenni;
I cani non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare, la responsabilità (civile e penale) per i danni causati dall’animale è del proprietario. Il nostro personale interno vigilerà sul rispetto delle regole;
I Proprietario o l’accompagnatore dovranno, nei limiti del possibile evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza e a loro insindacabile giudizio; 
La Direzione dello stabilimento deve informare, circa la presenza dei cani, tutta la clientela senza cani al seguito;
Il presente atto è affisso all’ingresso dello stabilimento balneare autorizzati. E’ facoltà del titolare dello stabilimento affiggere il presente atto anche in altre zone o distribuirne copie agli utenti interessati per facilitarne la consultazione.

Art. 9 Controlli e Sanzioni
In caso di inadempienza del presente regolamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento, la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), si riserva la facoltà di contattare le competenti Autorità amministrative e sanitarie (Polizia Locale e ASL);
I proprietari o detentori dei cani accolti devono possedere i documenti anagrafici e sanitari del cane ed esibirli ad ogni eventuale controllo;
Qualora il proprietario o detentore del cane fosse sprovvisto dei documenti relativi al medesimo, non potrà accedere alla suddetta area attrezzata.


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